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Sono ufficiali le decisione del Giudice Sportivo in merito ai fatti di Juventus-Inter. 

Cuadrado squalificato per tre giornate e ammenda pecuniaria. Una giornata ad Handanovic, chiusa per un turno la Curva Sud.                                                                               

IL COMUNICATO 

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMENDA DI € 10.000,00

CUADRADO BELLO Juan Guillermo (Juventus): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Seconda sanzione);  sentito il Direttore di gara, perché, al termine della partita, a seguito di un diverbio con un calciatore della squadra avversaria, lo strattonava vigorosamente cingendogli le mani al collo e indirizzandogli un pugno al volto (atto, quest’ultimo, rilevato dai collaboratori della Procura federale); veniva diviso a forza dal giocatore avversario grazie all’intervento di alcuni compagni di squadra.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 10.000,00
HANDANOVIC Samir (Internazionale): sentito il Direttore di gara, perché, al termine della partita, a seguito di un diverbio con un calciatore della squadra avversaria, lo strattonava vigorosamente cingendogli le mani al collo; veniva diviso a forza dal giocatore avversario grazie all’intervento di alcuni compagni di squadra.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

AIWU Emanuel (Cremonese): per avere volontariamente colpito il pallone con le mani, impedendo la segnatura di una rete.

LUKAKU BOLINGOLI Romelu (Internazionale): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario e per comportamento non regolamentare in campo.


c) DIRIGENTI

AMMENDA DI € 20.000,00

BACCIN Dario (Internazionale): perché al termine della gara, benchè non inserito in distinta, faceva ingresso sul terreno di gioco nel tentativo di raggiungere il direttore di gara; bloccato grazie all’intervento di alcuni dirigenti della società Internazionale, rivolgeva al direttore di gara ripetute espressioni gravemente offensive e ingiuriose.            

Gara Soc. JUVENTUS - Soc. INTERNAZIONALE
Il Giudice sportivo, considerato che, come segnalato dal rapporto dei collaboratori della Procura federale, i sostenitori della Soc. Juventus occupanti il primo anello del settore denominato “Tribuna Sud” levavano, al 35° ed al 49° del secondo tempo, beceri e insultanti cori e grida di discriminazione razziale nei confronti del calciatore della Soc. Internazionale Lukaku Bolingoli Romelu.

Considerato, altresì, che nel suddetto rapporto, i collaboratori della Procura federale dichiaravano che tali gravi manifestazioni di discriminazione raziale, percepite da tutti e tre i rappresentanti della Procura federale dislocati nelle varie parti dell’impianto, provenivano dalla maggioranza dei 5.034 occupanti il predetto settore (primo anello del settore denominato “Tribuna Sud”); ritenuto che, in ragione della gravità, della dimensione e della percezione reale del fenomeno nonché della ripetitività del medesimo, i predetti comportamenti assumono rilevanza disciplinare a norma dell’art. 28, nn. 1 e 4, CGS;
PER QUESTO MOTIVO
Delibera di sanzionare la Soc. Juventus con l’obbligo di disputare una gara con il settore denominato “Tribuna Sud”, primo anello, privo di spettatori.


SOCIETA' 
Ammenda di € 12.000,00: alla Soc. FIORENTINA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato diversi fumogeni sul terreno di giuoco, alcuni dei quali, al primo del primo tempo, costringevano l'Arbitro ad interrompere la gara per circa due minuti; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 6.000,00: alla Soc. CREMONESE per avere suoi sostenitori, al 12° del secondo tempo, lanciato due fumogeni sul terreno di giuoco che costringevano l'Arbitro ad interrompere la gara per circa trenta secondi; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. JUVENTUS per avere suoi sostenitori, al 49° del secondo tempo, lanciato due oggetti sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.