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La UEFA ha ufficialmente aperto un procedimento disciplinare sul gesto di Cristiano Ronaldo al termine di Juventus-Atlético Madrid. Un’esultanza, quella tesa ad “indicare gli attributi” sia ai propri tifosi sia a quelli colchoneros, che porterà con tutta probabilità ad una sanzione a carico dell’attaccante portoghese. Ma quali provvedimenti potrebbero essere adottati, in concreto, contro CR7?

LA DIFFERENZA COL CHOLO - Il gestaccio di Ronaldo è parzialmente paragonabile a quello di Diego Pablo Simeone durante il match di andata degli ottavi di finale, al Wanda Metropolitano: è evidente “l’ispirazione” e la volontà, da parte di CR7, di rispondere (imitandola) alla maleducata esultanza del Cholo. In ogni caso l’UEFA, al termine delle indagini condotte dall’Ethics and Disciplinary Inspector, ha deciso di non assimilare del tutto i due casi. Sia Simeone che Ronaldo sono stati infatti messi nel mirino per “condotta impropria”, ma mentre per l’allenatore dell’Atlético era stata generalmente indicata la fattispecie dell’articolo 11, comma 2 delle Disciplinary Regulations, nel caso di Ronaldo sono espressamente citate le lettere b e d del suddetto comma.



LA SANZIONE PER RONALDO - Cosa significa? Che la condotta di Ronaldo è stata fatta rientrare nelle ipotesi di “violazioni delle regole di decenza” (lettera b) e di comportamenti che “portano discredito” all’UEFA e al mondo del calcio (lettera d). Possibile dunque che la decisione - attesa il 21 marzo - preveda per Cristiano una sanzione più grave di quella comminata a Simeone lo scorso 7 marzo (20.000 € di multa). Difficile, comunque, che si arrivi ad optare per la squalifica di CR7 per una o più giornate. Tale provvedimento è infatti espressamente previsto all’art. 15 delle DR, che al comma 1, lettera a la prevede tra le altre per la condotta di chi “provoca gli spettatori”. La UEFA, non citando espressamente quest’ultimo articolo, ha invece deciso di qualificare il comportamento di Ronaldo (così come quello di Simeone) come semplice “condotta impropria”. In ogni caso l'art. 11, parlando in modo generico di "misure disciplinari", sembra lasciare ampio spazio alla discrezionalità sulle sanzioni da applicare in questa situazione.