Qualcosa - si legge su As - che la UEFA ha cercato di evitare con un ricorso che è stato respinto: il tribunale, infatti, in base all'articolo 13 del codice di procedura civile, ammette che "mentre un processo è pendente, chiunque dimostri di avere un interesse diretto e legittimo all'esito della causa può essere ammesso come attore o convenuto". Così, A22 Sports Management, società che si è occupata dell'ideazione, della creazione, della promozione, del finanziamento e dell'attuazione della Superlega, resta parte civile nei confronti della UEFA.
Sempre su As, viene sottolineato come l’Uefa non abbia potere decisionale in materia: Nyon non ha dunque il diritto di multare come di escludere da alcuna competizione le società fondatrici dell’iniziativa. Quindi, riporta Tuttosport, "l’Uefa, tramite il proprio sito web, dovrà rendere pubblico l’annullamento dei deferimenti nei confronti di Real Madrid, Barcellona e Juventus, e dell’accordo con i nove club che aveva fondato la Superlega. L’esito del ricorso obbliga al rispetto delle misure cautelari, in caso contrario se ne dovrà rispondere civilmente, fino ad arrivare al penale".