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L'avvocato Caracciolo, il legale che ha difeso la Juve nel caso Calcioscommesse, ha parlato del caso Juve-Napoli. Ecco un estratto dell'intervista al Corriere dello Sport

SORPRESO? - "Assolutamente sì. La motivazione data è contraddittoria, inappagante, e viola i principi di diritto che regolano la causa di forza maggiore. Se una squadra non partecipa alla partita, si intende che vi abbia rinunciato ed è dunque soggetta alla sconfitta a tavolino con penalizzazione. Ma, nel caso specifico, si adduce fondatamente l'esistenza di una causa di forza maggiore. L'art. 55 delle NOIF è chiaro in tal senso: una squadra in grado di dimostrare la sussistenza di una causa di forza maggiore non deve essere sanzionata. Come la legittima difesa".  
 
ASL - "L'impossibilità sopravvenuta, che è bene ricordare opera con efficacia retroattiva, è oggettiva. O c'è o non c'è. L'Asl ha bloccato il Napoli e il Napoli non poteva più andare a Torino. Se fosse partito, avrebbe commesso un reato. La Figc non può imporre una sorta di bivio: da una parte commettere un reato e dall'altra perdere una partita a tavolino. E' una follia. E aggiungo: tra le due sentenze c'è un'importante differenza. Il Giudice Sportivo scrisse che l'ordinamento sportivo prevale sulle ordinanze delle Asl. Non è assolutamente vero e infatti la Corte Federale non lo ha ripetuto questo passaggio. Nella gerarchia delle fonti, l'ordinanza Asl sta sopra il protocollo del Coni. Ma la Corte, per confermare la prima sentenza, ha fatto un processo alle intenzioni, inventandosi la storia che la volontà del Napoli di non giocare la partita, volontà non dimostrabile, rendeva inefficace l'impossibilità sopravvenuta".  
 
CONI - "Ho abbastanza fiducia nel Coni, che è come la Corte di Cassazione. Ha una sua autonomia ed è al di sopra della Figc. Mentre i giudici della Figc sono nominati direttamente dalla Federazione, quelli del Coni sono autonomi e indipendenti. Danno una garanzia maggiore di imparzialità. Il Tar? Partiamo da un presupposto: secondo la sentenza 160 del 2019, che precisa il perimetro nel quale il Tar può intervenire rispetto all'ordinamento sportivo, il giudice amministrativo non può annullare la sentenza del giudice sportivo per l'autonomia dell'ordinamento sportivo su quello statale. Quello che può accadere, ed è una mia idea, è il risarcimento del danno, ma non quello in termini economici, non potendoli quantificare. Cos'accadrebbe? Il Napoli potrebbe ricevere un risarcimento in forma specifica, secondo la norma 2058 del codice civile. Vi faccio un esempio: se subisco un danno alla macchina, me la riparano. Nel caso del Napoli, il risarcimento consisterebbe nel disputare la partita con la Juventus. Il punto di penalizzazione? Il giudice amministrativo non può annullare un atto amministrativo, ma può disapplicarlo. Se la partita si gioca sul campo, cadrebbe anche il punto di penalizzazione. Ma, ripeto, ho grande fiducia nel Coni".