commenta
Il Giudice Sportivo, ricevuta dal Procuratore federale rituale segnalazione ex art. 35, n. 1.3 (a mezzo e-mail pervenuta alle ore 10.46 del 17 settembre 2018) in merito alla condotta violenta del calciatore Douglas Costa De Souza (Soc. Juventus) nei confronti del calciatore Federico Di Francesco (Soc. Sassuolo) intorno al 45° del secondo tempo;

acquisite ed esaminate le relative immagini televisive, di piena garanzia tecnica e documentale;

data la parziale ammissibilità della prova televisiva ai sensi dei requisiti previsti dall’ art. 35, 1.3, CGS, in relazione ad un’unica condotta (in particolare quella che ha visto il calciatore Douglas Costa affrontare con il gomito alto il calciatore avversario Di Francesco), atteso che le altre condotte complessivamente segnalate sono state comunque sanzionate con provvedimento dell’Arbitro;

rilevato, non di meno, che il Giudice è chiamato a valutare, a termini della predetta norma, la sussistenza della condotta violenta; considerato che nel caso di specie il gesto, seppur oggettivamente antisportivo, non sembra assumere con sufficiente grado di certezza i connotati della condotta violenta;

P.Q.M.

delibera, a seguito della segnalazione del Procura federale, di non adottare provvedimento disciplinare nei confronti del calciatore Douglas Costa De Souza (Soc. Juventus), ai sensi del richiamato art. 35 punto 1.3 CGS.

* * * * * * * * * *

Gara Soc. SPAL – Soc. ATALANTA

Il Giudice Sportivo,

ricevuta dal Procuratore federale rituale segnalazione ex art. 35, n. 1.3 (a mezzo e-mail pervenuta alle ore 12.26 odierne) in merito alla condotta del tecnico Giampiero Gasperini (Soc. Atalanta) consistente nell’aver pronunciato espressione blasfema al 9° del secondo tempo; acquisite ed esaminate le relative immagini televisive, di piena garanzia tecnica e documentale;

considerato che il Sig. Giampiero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, dopo la segnatura di un gol da parte della squadra avversaria, rivolgendosi in maniera concitata verso i componenti della propria panchina, veniva, tuttavia, chiaramente inquadrato dalle riprese televisive mentre proferiva espressione blasfema, individuabile dal labiale senza margini di ragionevole dubbio, e che, pertanto, tale comportamento deve essere comunque sanzionato ai sensi dell'art. 19, comma 3bis, lett. a), e della richiamata normativa sulla prova televisiva;

P.Q.M.

delibera di sanzionare l’allenatore Giampiero Gasperini (Soc. Atalanta) con la squalifica per una giornata effettiva di gara.


* * * * * * * * * *


a) SOCIETÀ

Il Giudice sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della quarta giornata andata sostenitori delle Società Atalanta, Genoa e Napoli hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13, comma 1 lett. a), b) ed e) CGS, con efficacia esimente, delibera di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.

Ammenda di € 10.000,00 : alla Soc. FIORENTINA per avere suoi sostenitori, nel corso del primo tempo, intonato cori insultanti di matrice territoriale nei confronti della tifoseria della squadra avversaria.

Ammenda di € 10.000,00 : alla Soc. JUVENTUS per avere suoi sostenitori, nel corso del secondo tempo, intonato un coro insultante di matrice territoriale nei confronti della tifoseria di altra squadra.

Ammenda di € 10.000,00 : alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, al 43° del primo tempo, lanciato nel settore occupato dalla tifoseria avversaria un fumogeno; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. SAMPDORIA a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato l'inizio della gara di circa tre minuti e l'inizio del secondo tempo di circa quattro minuti.

Ammenda di € 3.000,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, al 10° del primo tempo, lanciato un fumogeno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza. Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. ROMA per responsabilità oggettiva in relazione al comportamento non regolamentare dei calciatori capitani della squadra.

b) CALCIATORI CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER QUATTRO GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMONIZIONE

COSTA DE SOUZA Douglas (Juventus): per comportamento non regolamentare in campo (Seconda sanzione); per avere, al 48° del secondo tempo, a giuoco fermo, attinto in viso con uno sputo un calciatore avversario; infrazione rilevata dal VAR.


SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

PULGAR FARFAN Erick Antonio (Bologna): per avere, al 52° del secondo tempo, con il pallone non a distanza di giuoco, colpito con violenza un calciatore avversario ad una gamba.