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Si attendeva la risposta, ora è ufficiale. Il Giudice Sportivo ha deciso di non applicare la prova tv per il contatto tra Chiellini e Belotti. Ecco il comunicato:

"Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante
dell'A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 20 febbraio 2018, ha assunto le
decisioni qui di seguito riportate:
" " " N. 56
SERIE A TIM
Gare del 17-18-19 febbraio 2018 - Sesta giornata ritorno
In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono,
con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di
gara:


COMUNICATO UFFICIALE N. 168 DEL 20 febbraio 2018 
168/360
a) SOCIETA'
Il Giudice sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della sesta giornata ritorno sostenitori
delle Società Atalanta, Bologna, Crotone, Genoa, Napoli e Torino hanno, in violazione della
normativa di cui all’art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato
esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e
bengala);
considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le
circostanze di cui all’art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,
delibera
di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in
ordine al comportamento dei loro sostenitori.
* * * * * * * * *
Ammenda di € 20.000,00 : alla Soc. CROTONE per avere, al 23° del secondo tempo, lanciato
sul terreno di giuoco, un petardo che esplodeva a poca distanza dal portiere della squadra
avversaria il quale subiva un momentaneo stordimento, medicato riprendeva regolarmente il
giuoco, dopo che lo stesso era stato brevemente interrotto, il fatto non si ripeteva grazie anche
all'intervento del capitano della Soc. Crotone nei confronti della propria tifoseria sollecitato dal
Direttore di gara; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13, comma 1 lettera b)
CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di
vigilanza.
b) CALCIATORI
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
GOLDANIGA Edoardo (Sassuolo): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei
confronti di un avversario.
MILENKOVIC Nikola (Fiorentina): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei
confronti di un avversario.
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
BADELJ Milan (Fiorentina): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già
diffidato (Quinta sanzione).
DA SILVA DALBELO Felipe Dias (Spal 2013): per comportamento scorretto nei confronti di
un avversario; già diffidato (Quinta sanzione). 
168/361
DE MAIO Sebastien (Bologna): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già
diffidato (Quinta sanzione).
PERICA Stipe (Udinese): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già
diffidato (Quinta sanzione)".