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Il Giudice Sportivo ha comunicato le decisioni dopo la 21esima giornata di Serie A.

Gara Soc. ATALANTA – Soc. NAPOLI


Il Giudice sportivo,

letta la relazione dei collaboratori della Procura federale nella quale, tra l’altro, si riferisce che i sostenitori della società Atalanta, assiepati nel settore “Curva Nord Pisani” si rendevano responsabili, al 20° minuto del secondo tempo, nel numero di circa 4.000 (rispetto ai 8.068 occupanti), ed al termine della gara, nel numero dei circa 300 ancora presenti,  di cori espressione di discriminazione razziale nei confronti del calciatore del Napoli Koulibaly;

considerato che i cori venivano percepiti da tutti e tre i collaboratori della Procura, posizionati anche in parti dell’impianto distanti dal Settore sopradetto;

considerato che in base alla relazione suddetta emergono comportamenti rilevanti per dimensione e percezione reale, a norma dell’art. 11, n. 3, CGS, ai fini della punibilità degli stessi;

considerato che sussistono le condizioni per la concessione del beneficio di cui all’art. 16, n. 2bis, CGS;

P.Q.M.

delibera di  sanzionare  la Soc. Atalanta con l’obbligo di disputare una gara con il settore denominato  “Curva Nord Pisani”  privo di  spettatori,  disponendo  che  l’esecuzione  di  tale sanzione sia sospesa per un periodo di un anno con l’avvertenza che, se durante tale periodo sarà commessa analoga violazione, la sospensione sarà revocata e la sanzione sarà aggiunta a quella inflitta per la nuova violazione.


AMMENDE A SOCIETA'

Ammenda di € 3.500,00 : alla Soc. INTERNAZIONALE per avere ingiustificatamente ritardato l'inizio del primo tempo di circa tre minuti; recidiva.


Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. BOLOGNA per avere suoi sostenitori, al 45° del secondo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un fumogeno; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. HELLAS VERONA per avere suoi sostenitori, al 11° del secondo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un bengala; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.


CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER  UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA


BARELLA Nicolo (Cagliari): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

RODRIGUEZ ARAYA Ricardo Ivan (Milan): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

ZUCULINI Bruno (Hellas Verona): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.


CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER  UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA


PAVOLETTI Leonardo (Cagliari): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quinta sanzione).



PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 2.000,00 (SECONDA SANZIONE)

CAVACO CANCELO Joao Pedro (Internazionale): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria.